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Fotovoltaico in area vincolata: quando serve davvero la PAS e quando no?

Fotovoltaico in area vincolata: quando serve davvero la PAS e quando no?

Negli ultimi anni il settore fotovoltaico ha subito una forte evoluzione normativa, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare la realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile. Uno dei provvedimenti più rilevanti è stato il nuovo Testo Unico FER introdotto con il Decreto Legislativo n. 190/2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024.

Tuttavia, uno dei temi che continua a generare maggiore confusione tra privati, installatori e aziende riguarda la necessità o meno di presentare una PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) in presenza di vincoli paesaggistici o aree tutelate.

Il nuovo D.Lgs. 190/2024: cosa cambia

Il D.Lgs. 190/2024 nasce con l’obiettivo di riordinare e semplificare i regimi amministrativi applicabili agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il nuovo impianto normativo individua tre regimi autorizzativi principali:

  • attività libera;
  • Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
  • Autorizzazione Unica (AU).

L’articolo 7 del decreto disciplina gli interventi realizzabili in attività libera, mentre gli Allegati A, B e C definiscono nel dettaglio le tipologie di impianti e le relative procedure autorizzative.

Quando il fotovoltaico rientra in edilizia libera

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento degli interventi realizzabili senza titolo edilizio.

Secondo il nuovo Testo Unico FER, rientrano in attività libera numerosi impianti fotovoltaici installati su coperture di edifici esistenti, purché rispettino specifiche condizioni tecniche e dimensionali.

In particolare, l’Allegato A del D.Lgs. 190/2024 include:

  • impianti fotovoltaici installati su coperture esistenti;
  • impianti senza modifica della sagoma;
  • installazioni con stessa inclinazione e orientamento della falda;
  • interventi entro determinati limiti dimensionali e localizzativi.

Il problema delle aree vincolate

È proprio qui che nasce il tema più delicato.

Molti ritengono che un impianto fotovoltaico domestico sia sempre realizzabile in edilizia libera. In realtà la presenza di vincoli paesaggistici, centri storici o aree tutelate può modificare il regime autorizzativo applicabile.

L’art. 7 del D.Lgs. 190/2024 prevede infatti specifiche limitazioni e condizioni per gli interventi ricadenti su immobili o aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Di conseguenza, anche impianti di piccola taglia possono richiedere:

  • PAS;
  • autorizzazione paesaggistica;
  • pareri degli enti competenti;
  • integrazioni documentali.

Questo comporta inevitabilmente:

  • aumento dei tempi autorizzativi;
  • maggiore complessità tecnica;
  • necessità di una verifica preliminare accurata.

Aree idonee e semplificazioni

Uno degli aspetti più importanti introdotti dal nuovo Testo Unico riguarda il concetto di “aree idonee”.

Per gli impianti interamente ricadenti in aree idonee, il legislatore ha previsto regimi amministrativi semplificati e una forte riduzione del peso dei pareri paesaggistici.

L’art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024 stabilisce infatti che:

  • il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante;
  • i termini procedimentali vengono ridotti;
  • l’autorità procedente può concludere il procedimento anche in assenza del parere espresso nei termini previsti.

Si tratta di una modifica estremamente rilevante per il settore, soprattutto per gli impianti sviluppati in aree già considerate compatibili con la produzione da fonti rinnovabili.

Impianti in area vincolata: il richiamo alla PAS nel D.Lgs. 190/2024

Uno degli aspetti più discussi introdotti dal D.Lgs. 190/2024 riguarda il trattamento degli impianti fotovoltaici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il nuovo Testo Unico FER, infatti, pur ampliando in maniera significativa gli interventi realizzabili in attività libera, introduce una distinzione molto netta per gli impianti localizzati su immobili o aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

In particolare, l’art. 7-bis del D.Lgs. 190/2024 richiama il fatto che gli interventi ricadenti in aree vincolate non possano beneficiare automaticamente del regime di attività libera previsto per gli impianti ordinari, determinando nella maggior parte dei casi la necessità di ricorrere almeno alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).

Questo significa che anche impianti fotovoltaici di modesta potenza, che al di fuori dei vincoli sarebbero normalmente realizzabili senza titolo edilizio, possono invece richiedere:

  • predisposizione di elaborati tecnici;
  • asseverazioni;
  • verifica urbanistica;
  • eventuale autorizzazione paesaggistica;
  • gestione del procedimento amministrativo tramite PAS.

La conseguenza pratica è estremamente rilevante: la presenza del vincolo diventa l’elemento determinante nella scelta del regime autorizzativo, spesso indipendentemente dalla taglia dell’impianto.

Si tratta di un tema che sta generando numerosi dubbi interpretativi tra operatori e tecnici del settore, soprattutto alla luce dell’obiettivo generale di semplificazione perseguito dal legislatore europeo e nazionale in materia di energie rinnovabili.

Per questo motivo risulta fondamentale effettuare una verifica preliminare accurata del quadro vincolistico e urbanistico prima dell’avvio di qualsiasi intervento fotovoltaico.

Il supporto di Studio H

STUDIO H supporta privati, aziende e sviluppatori nella gestione tecnica e autorizzativa degli impianti fotovoltaici, seguendo tutte le fasi necessarie:

  • analisi preliminare;
  • verifica vincolistica;
  • pratiche autorizzative;
  • connessioni di rete;
  • gestione iter con enti e distributori;
  • supporto fino all’attivazione dell’impianto.

L’esperienza maturata nella gestione di pratiche distribuite su tutto il territorio nazionale consente allo studio di affrontare anche iter autorizzativi complessi, ottimizzando tempi e procedure.

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